BREXIT VADEMECUM – aggiornamento al 21.01.2021

Come ormai noto dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è un paese extra UE.

Queste prime settimane di spedizioni ci hanno permesso di capire meglio quali possano essere i suggerimenti da diffondere al fine di ritornare, nel minor tempo possibile, a poter gestire un flusso di spedizioni che assicuri a Voi ed ai vostri clienti del Regno Unito piena soddisfazione.

Prediligiamo la gestione delle pratiche import attraverso il nostro ufficio doganale in UK.

Se seguiamo tutte le pratiche abbiamo il pieno controllo delle operazioni e possiamo assicurare un elevato standard di servizio e consulenza.

Nascono invece problemi quando il destinatario chiede o impone di utilizzare un suo broker per lo sdoganamento in import, il numero di entries spesso non è comunicato in tempo e quindi tutto il mezzo deve ritardare la partenza.

A tendere queste situazioni dovranno essere necessariamente penalizzate per non andare a discapito dei molti che ci hanno scelto come broker di export e import.

De Girolami in UK si occupa non solo dello sdoganamento, ma anche di informare tutti i destinatari sull’arrivo della merce e nei casi di coloro che usano propri agenti doganali richiede che l’entry venga fatta in tempo.

Qui di seguito condividiamo alcune note per agevolarvi nel lavoro quotidiano:

TEMPISTICHE, DOCUMENTAZIONE e GESTIONE PRATICHE DOGANALI

E’ fondamentale che gli esportatori siano il più possibile integrati con i nostri sistemi a tal fine abbiamo già contattato molti esportatori ma questo aspetto diverrà sempre più importante.

Siamo a chiedere di avere disponibilità della documentazione 24 ore prima dell’inizio del carico per attivare la pratica doganale in export.

Suggeriamo inoltre l’utilizzo dell’incoterm DAP import operation INCLUDED – duty and VAT EXCLUDED in questo modo risulterà chiaro che:

– l’esportatore si prende in carico la resa della merce fino a destino e si accolla i costi delle operazioni export e import di dogana

– l’importatore sui prende in carico DAZI e IVA

Con questo incoterm le dogana in export ed in import verrà gestita interamente dai nostri uffici in Italia ed in UK a tutto vantaggio di una riduzione dei tempi di attesa e del tempo complessivamente necessario per effettuare il trasporto.

Nel caso in cui decidiate di affidare a DE GIROLAMI le operazioni doganali in import quelle di seguito indicate sono le informazioni di cui i nostri uffici in UK necessitano dai Vostri destinatari per completare lo sdoganamento:

  • Ragione sociale
  • Indirizzo di consegna
  • Email destinatario
  • Nominativo di contatto destinatario
  • Contatto telefonico destinatario
  • Codice EORI
  • Codice IVA
  • Deferment account (suggerito)

Tutte queste informazioni verranno gestite al primo contatto e poi conservate nei nostri sistemi per le evenienze future.

Se Voi o i Vostri destinatari non siete in possesso di un codice EORI potete seguire questo link

Se il Vostro destinatario non possiede un Duty Deferment account potete indirizzarlo a questo link

Se il Vostro destinatario non è intenzionato a richiedere un proprio Duty Deferment account, la nostra filiale in UK potrà assisterlo ma tenete presente che questo comporterà un 2% di maggiorazione dell’importo totale che dovrà essere pagato in anticipo rispetto alla consegna all’indirizzo finale di destino. Potranno anche nascere dei costi di stoccaggio nei casi di prolungamento dei tempi di consegna.

Gli uffici in UK saranno lieti di rispondere ad ogni Vostra esigenza rispondendo alle e-mail che verranno inviate all’indirizzo: customs@degirolami.com

DOCUMENTAZIONE da allegare alla SPEDIZIONE:

  • Fattura commerciale:
  • Deve essere redatta almeno in 3 copie
  • Deve essere indirizzata ad una organizzazione che abbia sede in UK (abbiamo ricevuto fatture indirizzate a clienti con residenza al di fuori della UK)
  • Deve essere in esenzione IVA articolo 8 (non più articolo 41) e riportare il solo imponibile.
  • Le ragioni sociali dell’esportatore e dell’importatore devono essere complete del codice EORI
  • In caso di cessioni a valore zero si deve sempre indicare un valore ai fini doganali
  • Si devono accorpare il più possibile in una unica fattura le cessioni destinate ad un singolo cliente, molte volte alla dogana export la presenza di più fatture per singolo destinatario crea confusione e per questo vengono emesse più dichiarazioni export. La presenza di un’unica fattura facilita anche al dichiarazione in import
  • Nel corpo della fattura, suddividere sempre la merce per codice indicando per ogni voce doganale (nomenclatura combinata a 8 cifre) la descrizione, il peso lordo e netto, il numero dei colli, il valore (ed eventuali unità supplementari previste da tariffa doganale) e la relativa valuta, l’origine di provenienza come nell’esempio di seguito:
  • La resa della merce deve essere specificata secondo gli Incoterms©2020
  • Deve contenere la specifica della valuta di scambio
  • Nelle rese con trasporto o altri servizi inclusi è importante che vengano accorpare tali valori nella divisione dei codici doganali con criterio proporzionale
  • Si devono considerare le regole di preferenzialità: per le fatture fino a 6.000,00 euro è sufficiente indicare la dicitura della preferenzialità in fattura. Per valori oltre i 6.000,00 € è necessaria l’attestazione di origine preferenziale emessa dall’esportatore in fattura (o altro documento commerciale) con indicazione del numero di esportatore registrato (REX), una volta ottenuta la registrazione.

In via provvisoria, in attesa dell’iscrizione al sistema REX e dell’introduzione della piattaforma unionale REX, l’esportatore potrà sostituire il codice di esportatore registrato con il proprio codice EORI indicando l’indirizzo completo in prossimità del campo «luogo e data». L’importatore può attestare l’origine preferenziale se in possesso dei relativi giustificativi.

2) Dichiarazione di libera esportazione (potete utilizzare il testo di seguito o richiedere facsimile a brexit@degirolami.com)

3) DDT e/o packing list

CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA

Vi ricordiamo di fornire eventuali certificazioni di sicurezza riconosciute da UKCA. Per l’anno 2021 segnaliamo che i prodotti marcati CE saranno in larga parte ancora ammessi in ingresso in UK. Di seguito link per ulteriori dettagli al riguardo: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-mark-from-1-january-2021

Grazie per l’attenzione.

INCOTERMS 2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

(Da stampare su carta intesta del mittente)

 

Alla Spettabile dogana di ………………………………………………………………………….

 

Luogo e Data………………………………………………. Fattura Nr………………………….

 

Il sottoscritto…………………………………………… In qualità di …………………………

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

  • La merce non rientra tra quelle protette dalla convenzione di Washington che protegge la specie della flora e della fauna selvatiche a rischio di estinzione come da Reg.CE 338/97 modificato dal Reg.UE 1158/2012. (Y900)
  • La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.CE 428/09 che istituisce un regime comunitario di controllo sulle esportazioni, trasferimento, intermediazioni o transitori prodotti e tecnologie a duplice uso e pertanto è destinata solo ad uso civile. Si intendono i prodotti a duplice uso quelli che possono avere un uso sia civile che militare. (Y901)
  • La merce non è soggetta a presentazione di licenza di esportazione per sostanze che riducono lo stato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti ed apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Reg.CE 1005/09. (Y902)
  • La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg CE 116/09; rientra nelle merci che saranno utilizzate esclusivamente per l’esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico o strumenti tecnici ad uso medico. (Y903/Y905)
  • La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg CE 1236/05 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti; non rientra nelle merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura; non rientra nelle merci che saranno utilizzate da personale militare o civile di uno stato membro nell’ ambito di un’ operazione UE od ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo di destinazione oppure nell’ ambito di un’ operazione basata su accordi degli stati membri o paesi terzi nel campo della difesa; esportazione nei territori degli stati membri purché le merci siano utilizzate da un’ autorità incaricata dell’ applicazione della legge sia nel territorio o paese di destinazione sia nella parte metropolitana dello stato membro cui il territorio in questione appartiene. (Y904/Y906/Y907/Y908)
  • Alle merci dichiarate non si applica il Reg. CE 1984/03 e Reg. CE 194/08 del Consiglio; tasso di restituzione all’ esportazione in conformità all’ art. 9 del Reg. CE 612/09; ammontare alla restituzione inferiore a 1000,00€in conformità all’ art. 9 del Reg. CE 612/09. (Y909/Y912/Y913/Y914)
  • La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg CE 961/10 che stabilisce misure restrittive nei confronti dell’IRAN. La merce non fa parte dell’elenco delle merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura. (Y911/Y920/Y921)
  • La merce non è soggetta alle disposizioni del Reg CE 689/08 sull’ esportazione di sostanze chimiche pericolose. (Y916/Y917/Y919)
  • La merce non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.CE 117/08 concernente misure restrittive nei confronti della Corea, Reg.CE 314/04 concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, Reg.CE 1209/05 concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, Reg.CE 747/09 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar, Reg.CE 154/09 concernente misure restrittive nei confronti dell’ Uzbekistan, Reg.CE 1354/05 concernente misure restrittive nei confronti del Sudan. (Y921)
  • La merce fa parte di altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità al Reg. CE 1523/07. (Y922)
  • La merce non rientra nell’ elenco dei prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluororati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, come da Reg. CE 842/06. (Y926)
  • La merce dichiarata non è contemplata dal Reg. CE 1005/08 (Y927)

 

  • La merce non comprende apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, aventi tra 50 e 100 anni (diversi da quelli di cui ai ei codici addizionali 4008, 4010, 4011, 4013, 4023, 4040 – 4048) contemplati nel Reg.CE1210/03(cod. Add.4099)

 

  • La merce non contiene miscugli contenenti una o più delle seguenti sostanze: efedrina, pseudoefedrina, safrolo: LPS/SPX Autorizzazione all’esportazione (sorveglianza a priori) (01-01-2008 – ) (TM135) Codice addizionale 3201: Altri : nessuna LPS/nessuna SPX.
  • La merce non rientra nel nel campo di applicazione del Reg.(UE) N. 1332/2013 che modifica il reg. (UE) n.36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (Y935)
  • La merce non rientra nell’elenco di animali e prodotti soggetti a controlli veterinari secondo quanto contemplato dall’articolo 3 della decisione della Commissione 17 aprile 2007